)< 9* )( dursi nè aver effetto nel Regno se non sono stati prima registrati. 13. Gli atti però fatti da’sudditi fuori di Stato, ancorché altri de’contraenti o interessati non fossero sudditi, e che riguardino diritti ed azioni tanto reali, che personali esercibili anche eventualmente nel Regno, dovranno essere portati alla registrazione ne* termini prefissi dal presente Regolamento. 14. Nelle località,dove sarà giudicato conveniente, gli ufficj del registro serviranno di archivio pubblico pel deposito degli atti ricevuti da' notaj o consegnati dagli interessati . Serviranno pure per T inscrizione, e la conservazione delle ipoteche in conformità di quanto potrà venire stabilito dal Regolamento sul regime delle ipoteche. 15. All’epoca in cui saranno posti in attività gli ufficj di registro, cessano gli stabilimenti e le tasse attuali di egual natura.