X 43 X 350. Il Commissario di guerra destinato., do, vrà trasportarsi sollecitamente sul luogo tutte le volte, che la di lui presenza sarà necessaria. In mancanza del Commissario di guerra., V Uffiziale, od Agente municipale del comune eserciterà la sua vigilanza sui dettagli relativi al casermaggio, e supplirà al Commissaria di guerra nelle operazioni , che lo riguardano, 351. Nel caso indicato dal precedente art. 347, 1’Uffiziale di visita sarà risponsabiìe al Comandante della truppa dell’esecuzione degli articoli del regolamento , e gli rimetterà ogni giorno in iscritto il risultato sommario della sua visita , ed in caso dj negligenza sarà ca* stigato coll’arresto. 352. I Conservatori, 0 Custodi degli stabilimenti destinati all’alloggio delle truppe, che sono, o possono essere fissati nei luoghi dove ora non ne esistono} saranno pareggiati nel trattamento ai Conservatori, o Custodi militari secondo la classificazione, e metodo indi* cati negli art. 15, e 20. La loro classe sarà determinata dalla Direzione del Genio coll’ approvazione del Ministro della guerra. 355- La Direzione del Genio dopo le informazioni de’Commissarj di guerra, e degli Ingegneri militari, o civili incaricati dei detta-glj relativi agli stabilimenti d’alloggio, potià secondo le circostanze ridurre il numero de’ Conservatori, o Custodi, ed incaricare i medesimi della vigilanza sopra un numero mag-