X «oc to di esse, l’acquisto, e manutenzione degl altri utensili descritti nell’articolo precedente , si farà col prodotto del letame. 25r. In ciascuna scuderia vi sarà unostal-Iiere_, il quale sarà responsabile degli utensili e pagherà il valore di quelli dispersi o guastati durante il rispettivo servizio. 252. Sarà dovere dello stalliere di tenere la scuderia nella maggior pulitezza ^ non la, sciandovi mai fermare nè urina^ nè sterco. 253. E* proibito di entrare nelle stalle eoa fuocoj e di piparvi. 254. Tutte le volte che secondo i regolamenti sortiranno i cavalli ^ o loro si somministreranno gli alimenti gli stallieried i soldati d1 ordinario saranno obbligati di spaz-zarle_, e lavarletrasportando il letame fuori della scuderia. 255. Di mano in mano che si leverà dalle scuderie il letame sarà trasportato nella corte, dove però non potrà restare accumulato, dovendosi levare tutti i giorni, per conservare la nettezza delle corti 3 e la salubrità delle caserme. 25(1. I Comandanti de’ corpi , che sono rivestiti , di tutte le autorità necessarie per far eseguire le precedenti dispositioni, saranno sempre personalmente risponsabili di qualunque contravvenzione eh’ essi non avessero impedita, o corretta col castigo. La loro vigilanza in proposito è una parte essenziale dei doveri del lora stata,