X *0 >< TITOLO XV? J}ella pulì zia esterna delle caserme, e degl\ alloggi degli Uffiziali. Art. 241. Vi sarà alle porte delle caserme, e degli alloggi degli Uffiziali l'ordine portante la proibizione a tutti gli Uffiziali, sotto-Uffiziali , e soldati di fare immondizie nelle caserme, e negli alloggi, à* imbrat-r tarne le pareti, e di gettarle per le finestre, sulle scale, ne’corritoj, e nelle corti. 242. Nelle due parti di ciascuua scala vi saranno mastelli con cerchj , e manici di ferro per ricevere le urine durante la notte. 243. Le latrine dovranno essere tenute colla massima nettezza . 244. Qualunque militare contravventore all’art. 241, e che occasionasse dei guasti alle latrine per negligenza, 0 mala intenzione , se Ufficiale sarà punito coll’arresto, se sotto-Uffiziale, 0 soldato con un giorno di lavoro di pulizia di più del suo turno. 245. In ciascun giorno dal Sergente fli guardia saranno tratti dalle prigioni, e car mere di disciplina alcuni fra i detenuti per fare il servizio di spazzare, e nettare Vesteriore delle caserme 3 in loro mancanza saranrr no destinati per turno quattro fucilieri dji .sciascuna compagnia, e qualora essi durante il lavoro fossero comandati ad altro servizio, verranno i medesimi subito rimpiazzati da nitri compagni con egual ordine di turno.