)( 3° )( eantonamento nelle città, borghi, o villaggi» 287. Se nelle piazze di guarnigione non vi fosse la quantità sufficiente di letti per l’ alloggio degli Uffiziali, sotto-Ufficiali , e soldati negli stabilimenti militari, o case vuote appigionate, i letti mancanti saranno forniti dagli abitanti , mediante il pagamento per ciascun letto, ed utensili dipendenti. 288. Occorrendo per mancanza di scuderie negli stabilimenti militari , di farle fornire dagli abitanti per i cavalli degli Uffiziali , e della truppa, saranno quegli indennizzati dal Ministro della guerra per i cavalli degli Uffiziali , e soldati dei reggimenti di cavalleria, e per quelli degli equipaggi. Gli altri Uffiziali ^ e funzionar] militari pagheranno direttamente all’ abitante 1’ allog-* gio de-* loro cavalli colla indennizzazione che percepiscono, 289. Saranno pure forniti dall’abitante i magazzini, di cui le truppe distaccate , od accantonate potessero abbisognare, mediante il pagamento dell’affitto, per il tempo dell’uso. 290. Le disposizioni portate dai precedenti articoli 284, e seguenti , non riguardano punto gli Uffiziali, e soldati di passaggio , nè i carettieri degli equipaggj, od altri im* piegati, che marciano con foglj di via. 291. Per abilitare le Amministrazioni mugnici pali a riconoscere sempre, se gli alloggi., le scuderie, i magazzini, letti, ed utensili, phe potranno esser loro addomandati nelle