X 18 )( Uffiziali sostenere la ritenuta come nell’ art. 234 ? salva la reintegrazione per parte dei medesimi. 237. Gli utensili da cucina, ed altri og. get'i relativi all’ordinario saranno riposti, in. maniera da non recare incomodo, e saranno tenuti con pulitezza . La legna per uso dell’ordinario in mancanza di altro luogo idoneo sarà riposta sotto i letti, e la torba in un angolo del cammino . 238. E’ proibito a^li Ufficiali di servirsi delle lenzuola, coperte, cortine, ed altri effetti da letto per uso di tovaglie, salviette^ cortine da finestra, o per qualunque altro diverso servizio. 23g. E’ pure proibito ai medesimi di trasportare fuori dalle loro camere, o da quelle dei loro domestici, di cui sono essi responsabili , alcuno fra gli effetti di qualun. que specie ivi esistenti. 240. Allora quando gli Uffiziali abbandoneranno l’alloggio per cambiare di guarnigione, per congedo 3 o per semetre^ saranno obbligati di far riconsegnare le forniture} e gli utensili al magazziniere, essendo espressamente proibito durante il congedo , o semestre di ritenerli negli alloggi, 0 di prestarli a chicchessia. Per impedire intorno a ciò qualunque abuso, resta proveduto cogli articoli 16ot, e successivi.