X 33 X # non cada sempre sugli stessi individui, e procureranno di ripartirlo imparzialmente a ciascun abitante per turno. 303. Gli Uffiziali , e gli altri Funzionari militari di guarnigione, o residenza, che godono dell’ alloggio in natura negli stabilimenti militari, non alloggieranno gente di guer* ra. Gli Uffiziali però che ricevendo l’inden* nizzazione si procurano l’abitazione presso i particolari, saranno obbligati a somministrarlo alla truppa per quella quota da loro occupata , eccedente la competenza del loro grado , ed impiego. 304. Gli Uffiziali aventi abitaziooe propria nel luogo di guarnigione, saranno tenuti di dare alloggio nel loro proprio domicilio , co. me tutti gli altri abitanti. 305. L'alloggio delle truppe presso l’abitante dovrà invariabilmente essere stabilito in ragione dell’ effettivo presente . 306. Gli alloggi che si somministreranno dagli abitanti, saranno composti in proporzione dei differenti gradi, giusta il disposto nello stato num. 15 unito a questo regolamento. 307. In caso di guerra, o di concentrazione di truppa saranno dati agli Uffiziali d’ ogni grado, ed arma gli alloggi necessarj per il numero di domestici, e cavalli, che loro sarà particolarmente attribuito dal regolamento pel seryio di campagna. 308. Le persone impiegate nei differenti Tomo X, Num, 3.