)( 22 )( jjòtendo assai influire sulla salute * e conseri vazione dei loro fratelli d’armi. 357* Qualora nelle caserme , e negli alloggi degli Uffiziali si trovino, o si ierìdano vacanti alcune Camere, il Custode deve ritirarne le chiavi, e rimane incaricato di mantenere la nettezza, non scio di quelle-, ma anche de' corritoj, e delle scale che danno accesso alle medesime; 258; Se poi rimanessero vuoti degli stabilimenti intieri, il Custode è il solo rispon-sabile di mantenere in istato di proprietà, tanto l’interno, che T esterno di qualunque caserma, od alloggio d’Uffiziale, al quale effetto dovrà frequentemente3 spazzare , ed adacquare in modo d’impedire che vi si introducano succidume, ed insetti. Le spese delle scope, e degli inaffiatoj, di cui egli' avrà bisogno, gli saranno rimborsate sopra uno stato riconosciuto, ed approvato dal Commissario di guerra sui fondi destinati per il casermaggio 1 TITOLO XVI. Alloggio della Gendarmeria, Art. 259. Gli Uffiziali della Gendarmeria tanto a piedi, quanto a cavallo verranno al* loggiati nelle città, o borghi loro assegnati per residenza. I Prefetti, e le Municipalità procureranno ad essi l’alloggio nel sito più