X V K '• determinate per i loro gradi rispettivi. 344. Gl’Ispettori generali d’ Artiglieria, e del Genio 3 ed i loro Ajutanti di campo ri. ceveranno sempre 1’ alloggio in denaro., che Icro sarà pagato per tutto Y anno. 345. Insorgendo contesa tra l’abitante , e l’Uf* fiziale sulla quantità dell' affitto da pagarsi , le Amministrazioni municipali prcnuncieranno definitivamente sulla contestazione. 346. Le disposizioni del presente regolamentorelative agli stabilimenti militari, che siri, trovano nelle Piazze di guerra, e posti militari saranno pure estese a tutti gli altri stabilimenti , che servono abitualmente all’alloggio delle truppe , in qualunque luogo del territorio della Repubblica siano esse situate, salve quelle modificazioni, che si prescriveranno. 547. In tutti i luoghi, dove non si trovano nè Ajutanti, nè Comandanti di Piazza, le fun. zioni loro attribuite sugli alloggi militari indicate in questo regolamento , verranno disim. pegnate dal Comandante della truppa, o dagli Uffiziali, da lui destinati. 348, In mancanza d* Ingegneri militari, suppliranno - alle loro funzioni gl’ Ingegneri vizili, o quegli agenti, che saranno destinati dalle Direzioni del Genio. * 349, Qualora nei luoghi, dove sono stabilite delle guarnigioni, non vi fosse Commissario di guerra, il Commissario ordinatore della Divisione potrà incaricare di tale servizio il Commissario di guerra, che trovasi nel luogo più vicino *