)( 36 X canza di quelli, che sono a disposizione del Ministro della guerra . 317. Le truppe, gli Uffiziali, ed impiegati saranno risponsabili delle mancanze, guasti , o deterioramenti, che accaderanno negli alloggi, e si dovranno inconseguenza da loro, nell’atto della partenza, a proprie spese rispettivamente reintegrare , o riparare . 318. Gli abitanti che avranno motivo di dolersi per perdite, guasti, o deterioramenti occasionati dalle truppe, o dagli / Uffiziali, ed impiegati militari, dovranno portare i loro gelami prima della partenza, od al più tardi un’ora dopo al Comandante del corpo, a del distaccamento , od al Commissario di guer-* ra, e indispensabilmente agli Amministratori municipali > onde loro ne sia resa giustizia. 519. Dovrà perciò il Comandante del corpo incaricare un Uffiziale di restare in luogo dopo la partenza del reggimento, o corpo di trupp3 per ricevere i reclami, e nel casa che essi siano giusti, render ragione ai ri* correnti. Scorso il termine sopra prefinito, non sarà più ascoltato alcun reclamo . 320, Ogniqualvolta prima, od un’ora dopo la partenza dei corpi, distaccamenti, Uffizia-* li, od impiegati, non sarà pervenuta alcuna doglianza per parte degli abitanti, le Amministrazioni municipali dovranno rilasciare ai corpi, distaccamenti, od altri militari un certificato.* da cui risulti non essere stata