>( 7 X 198. E’ proibito ai Carcerieri, «d a chiunque di alloggiare nelle camere destinate per prigioni de’sotto Uffiziali, t r.o.r.. titolo XII. '>3 » 01 !V!9( li.' j.bCf f'ftfMp 31 i ÌBÌnD«ini;^r Corpi di guardia. --SJtlc» t<»b CO" RidbrjG’JfhlO.J Cfe ‘li I&Op ini Art. 199. In ciascuna Piazza vi saranno dei corpi di guardia militari. Saranno reputati tali, comunque occupati dalla guardia nazionale.: Non. saranno però ritenuti militari quei corpi di guardia, che saranno stabiliti nell’ interno, o nell’ esterno degli stabilimenti destinati ai corpi costituiti, ed alle ammini-trazioni, lo scopo de’quali è estraneo al servizio della piazza, o del posto. 200. I corpi di guardia sono divisi in quattro classi .v ^ r i . La prima è dalli 16 uomini sino a qualunque forza maggiore* .^o * La seconda dagli 8 alli 16 uomini. La terza dalli sette uomini a qualunque numero inferiore. La quarta è una camera per un Uffi-ziale. 2or. Le competenze degti effetti, e deJ mobili appartenenti a ciascuna delle quattroclas. ii, e che devono esistere in ciascun corpo di guardia sono indicate nello stato unito sotto tl N, 13.