X 6)( In quinto luogo * Sei Membri del Collegió Possidenti scelti dal Re fra li 50 individui che pagano un'imposizione più forte, e siano innoltre più distinti per loro merito. XÌH. Con uno Statuto del Primo Re d’Italia * che regola 1* organizzazione * del Palazzo sono parimenti istituiti gli Ufficiali Otdinarj della Corona per il decoro dei varj servigj del Palazzo. I successori dei Re sono tenuti di conformarvisi « XIV. Ì Grandi Ufficiali del Regno sono inamovibili, salva l’eccezione che trovasi all’articolo XII. , §. 2r Queste Cariche non possono esser conferite che a* sudditi del Regno d’ Italia • XV, Ì grandi Ufficiali della Corona tengono rango immediatamente dopo li Principi. Essi sono , a titolo della lor Carica. Membri del Se-* nato e del Consiglio di Stato. Essi formano il Consiglio del Re, quando egli giudica a proposito di chiamarveli. Essi sono Membri del Consiglio privato.-