)< 4« )( ma delle Contribuzioni pubbliche Collo st;n bilimento, o di nuove imposte, o di nuove tariffe per le imposte esistenti; 6. Le modificazioni da farsi alla Legislazione , sia Civile, sia d’ alto Criminale, sia Commerciale. Tutt’ altro oggetto è di competenza delia pubblica Amministrazione . / ’ Art. XLVIII. Ogni anno è fatto sul Tesoro Pubblico un fondo di trecento mile lire per sostenere le spese del Corpo Legislativo sia per le riparazioni, ed il mantenimento del suo Palazzo, sia per le spese dei di lui Ufficj , sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno dei di lui Membri. Questo fondo è amministrato dal Presiden^ te , e dai Questori conformemente a un De* creto, che sarà fatto ogni due anni in Co** mitato segreto, col quale il Corpo Legislati vo ne regola l’impiego. Su questa somma è prelevato l’onorario annuo del Presidente, e dei Questori, il quale è fissato per il Presidente a 25m. lire, e per i Questori a iom- lire per ciascheduno .