X 122 X Considerando, che per l’uno, e V altro rap* porto è necessario di adottare prontamente sul proposito un sistema uniforme, che serva di regola in tutta la Repubblica . Riconosciuta sugli anzidetti motivi l’urgenza propcHa da! Comitato di Governo col suo Messaggio de'' 25 Frimale ora scorso. Determina * I. La raffinazione, e vendita de’Nitri in tutto il Territorio della Repubblica sono di, privativo diritto della Nazione. II. il Governo per mezzo degli Uffici di Finanza accorda ai Salni trai, che troverà ne-cessarj in ciascun Distretto un certificato di approvazione, onde possano raccogliere il Sai-Distro nell’interno delle case, stalle, e luoghi recinti : pubblica in tutti i Dipartimenti le regole e discipline, che servano di appendice alla presente Legge . Ili. E’proibito a qualsivoglia Cittadino, che non sia munito di detto certificato il raccogliere, e fabbricare Nitro fuori della propria Casa, e de’proprj fondi. I contravventori, oltre la perdita del Genere, incorrono nella penale di lire 60 per ogni peso di Nitro , ed in proporzione per una minore , o maggiore quantità. Nel caso d’impotenza a tal pagamento lo scontano con un giorno di carcere per ogni lire cinque di multa incorsa. I recidivi sono multati dei doppio.