X X Art. LXIX. I »uovi Cavalieri presteranno giuramento in Capitolo generale e sarà proceduto alla loro accettazione conformemente al Cerimoniale che verrà iegolato< Art. LXX. Le isotizie storiche dei Membri dell* Ordì* ii€ che fossero morti nell’ anno saranno lette in questa solennità. V Oratore farà la storia dei nuovi servigi eh’ essi avranno resi ' dopo la loro nomina. Egli ricorderà i principe, sui quali l’Ordine è fondato, e le circostanze che hanno preceduto la sua fonda*» zioBi, Arti LXXL II giuramento de’ Cavalieri è concepito in questi termini. Io giuro di dedicarmi alla difesa del Re, della Corona,, e dell'integrità del Regno d’ Italia 3 e della gloria del suo fondatore. » Art. LXXIL • I Principi della Casa del Gran Maestro, i Principi delle Case stranieri i e gli altri stranieri, ai quali le decorazioni dellJOrdine saranno accordate * non si calcoleranno rie! tiu* mero fissato dall’ aiti LXIL