! r )( 73* )t e gratuite. Si rinnovano di diritto per que salnitrai che hanno somministrata la quantità minima loro assegnata. Fra i nuovi aspiranti sono preferiti quelli che si offrono alle condizioni indicate negli Articoli 9 , e 10. 18. Non potrà demolirsi alcun fabbricato, se non si notifica prima alla Municipalità del luogo, la quale per comodità de*salnitrai terrà una tabella, dove saranno notate le Ca- - se, nelle qtiali si fanno demolizioni. I pro-prietarj deP fabbricati, ed i capi mastri so* no egualmente responsabili della notificazione che si fosse ommessa sotto le pene prescritte s 0 da prescriversi dalla Polizia locale ne’ limiti della propria facoltà. 19. La Polizia presta pure là necessaria assistenza ai salnitrai, cui fosse vietato di poter liberamente entrare nelle case, e luoghi di ragion privata, e di raccogliervi colle for-me prescritte le terre, e fioriture nitrose. 20. I salnitrai che al Cominciare dal primo Gennajo 1804. avranno per anni dieci non interrotti servito senza dar luogo a fondato reclamo per parte del privato o del pubblico , e costantemente passata ad un tempo la quantità minima loro assegnata , gioiranno continuando nel servizio di un’ annua grati* fìcazione non minore di lire cento, nè maggiore di lire trecento, secondo le circostanze di merito, età, e famiglia v li. La gratificazione continua per tre anni dopo la morte del salnitrajo a favore del- r