X 5 .0 x Art. XL1X. Il Re può disciorre il Corpo Legislativo ; Entro i se» mesi che seguono lo scioglimento del Corpo Legislativo, ì Collegj sono convocati per procedere à nuove elezioni* TÌTOLO VI. Dell7 Ordine Giudiziario j Arf. L. / ì Giudici sono nominati dai He ^ le torsi funzioni sono a vita* Art. LI. Tutti i Tribunalij, eccettuati quelli della Giustizia di pace, sono composti di più Giudici che deliberano , e pronunciano a maggiorità di voti * Art. LII. Le cause criminali sono sempre giudicate da Giudici j che hanno ascoltati i testimonj i e Giudici devono sedere in nùmero pati.