X 54 X per farne la traduzione in lingua latina, ed italiana. Questa traduzione sarà presentata all’ approvazione del Re il primo Novembre prossimo al più tardi, Codice sarà in seguito stampato, e pubblicato in latino, in italiano, e in francese, La sola traduzione italiana potrà essere citata nei Tribunali, ed aver forza di Legge . Art. LVII# Non vi potrà essere fatto cambiamento at-cuno per lo spazio di 5 anni. Dopo questo tempo il Tribunale di Cassazione, e gli altri Tribunali essendo stati consultati, il Consiglio di Stato propone una Legge tendente a modificare ciò che sarà ritenuto difettoso nel Codice, TITOLO VII. Del diritto di far grazia Art. LVIU, Il Re ha il diritto di far grazia ; Egli lo esercita dopo aver inteso il parere di un Consiglio privato composto del Gran Giudice, di un Grande Ufficiale civile della Corona, d* un Grande Ufficiale militare, d* un Membro del Consiglio dei Consultori , e d’ un Membro del primo Tribunale del Regno,