X 2® X Art. II. Indipendentemente dalle premesse disposizioni e per provedere a ciò che esige lo splendore del Trono, ogni anno il pubblico Tesoro verserà nelle mani del Tesoriere della Corona una somma di sei milioni di lire di Milano pagabili per una dodicesima parte di mese in mese. Art. III. Parimenti il Tesoro pubblico verserà nella medesima Cassa, e per una dodicesima parte mensualmente la somma di due milioni di lire di Milano per il soldo della Guardia Reale, la qual Guardia pertanto cesserà di essere compresa nel Budjet del Ministero della Guerra. Vi sarà innoltre una Guardia particolare nella quale i fratelli, figlj , nipoti, pronipoti, cugini germani di Membri de’Collegi, o questi Membri medesimi avranno essi soli il diritto d’entrare. Art. IV. I Beni e le rendite assegnate alla Corona dall’ Articolo precedente saranno amministrali da un Intendente generale, e sottoposti alle stesse Leggi, e formalità de’ beni e rendite delle Corona di Francia.