X *26 )( 5- I Salnitrieri, e loro commessi entrar non possono nelle case, stalle, e luoghi re-centi senza l’intelligenza de’proprietarj. Questi hanno diritto di vedere i certificati de’ Sainit 1ieri medesimi, 6. E’ proibito ai Salaitrieri di usare qualunque violenza sotto pena di quindici giorni di carcere per ogni caso provato . Qualora il proprietario loro negasse l’ingresso nei fabbricati anzidstti, si rivolgono alla Municipalità locale, che presta loro la necessaria assistenza , e definisce sommariamente la controversia . Non possono però i Salnitrieri medesimi presentarsi alla stessa Casa, oCircondario per fare le loro operazioni più di due volte all1 anno. 7- Giustificata la legittimità della loro missione verso i proprietarj, onde poter liberamente entrare nelle case e luoghi di ragion privata i non possono i Sai ni ‘ rieri usare altri stromenti per raccogliere il Salnitro, oltre i determinati ,• e descritti nel loro certificato d’approvazione, ben inteso però, che quelli per la raschiatura dei muri sieno di legno, e non mai di ferro. S. Sono tenuti i Salnitrieri al pronto rifacimento di tutti i danni, che per estrarre il Salnitro cagionassero ai muri tanto interni y che esterni delle case, *ed a qualsivoglia altra parte degli Edihcj di ragione pubblica ? e privata. In caso di questione la Munic*' palità locale fa eseguite la repristinazioó^