X 12 5 X DISCIPLINE. ì. IL numero de* Salnitrieri in ciascun Dipartimento è determinato dal Governo , che loro assegna anche un proporzionato Circon-dario_, e lo fa munire deir opportuno certificato d’approvazione, il quale non può durare che un anno. 2. Ogni Salnitriere , dentro il Circondario assegnatogli, può valersi sotto la sua responsabilità dell’ opera di commessi subalterni , altrimenti detti spazzini, purché questi siano riconosciuti dai respettivi Uffizj di Finanza, e si attengano esattamente alle presenti discipline. 3. Qualunque Salnitriero , o suo commesso , che nella raccolta del Salnitro oltrepassa i confini del Circondario prescrittogli, incorre nella penale di lire trenta per ogni contravvenzione applicabili metà al Tesoro Nazionale e metà allo scopritore, o denunzian-te. In caso d"’impotenza al pagamento e punito con tre giorni di carcere. 4. Sono'tenuti i Salnitrieri, e loro commessi a legittimare la loro Persona presso i’ Uffiziale Municipale del Circondario, ove intendono raccogliere Salnitro, producendo allo stesso il proprio certificato d’ approvazione , e riportandone la di lui vidimazione.