X m )f IV. Sono eccettuati dalla disposizione del presente Articolo que’ Cittadini, che possedessero , o costruissero di nuovo Nitriere artificiali nelle proprie case, fondi, e possessi , tanto in Città , quanto in Campagna . Questi ne riportano 1’opportuna licenza, che viene loro rilasciata gr t uit a niente . V. Non è permesso ai Salnitrieri, come neppure ai Proprietarj, o Conduttori di Nitriere artificiali, nè a chiunque estragga il Nitro dalle proprie case e fondi, il raffinare i Nitri fino alla terza cotta. I Nitri greggi in qualunque modo raccolti devono essere tradotti alle raffinerie della Repubblica. Il Nitro greggio viene acquistato per conto del» la Nazione al prezzo di lire dodici di Milano per ogni quarto di quintale . Tale prezzo può essere accresciuto fino a lire dodici soldi dieci per ogni quarto di quintale come sopra , in ragione della migliore qualità del Nitro, e delle diverse circostanze locali dei Territorj della Repubblica. Il Governo sopra tale regola fa pubblicare i prezzi che stimerà di assegnare ai Nitri greggi in ciascun Dipartimento. VI. Il Governo determina il numero delle raffinerie, e dii magazzini di Nitro in tutto il Territorio della Repubblica, e prescrive un metodo d’ amministrazione semplice, uniforme ? ed economico per tali stabilimenti. VII. I Nitri raffinati si vendono per conto della Nazione ai seguenti prezzi.