)( i24 K Nitro di prima cotta per ogni libbra d’oncie dodici Milanesi . ... lir. —:i5 Detto di seconda cotta, ossia seconda raffinazione . . „ i:—-Detto raffinato di terza cotta ossia a perfezione . . „ 8: io Vili. E*proibita l’estrazione del Nitro dal Territorio delia Repubblica. I contravventori, oltre la perdita del Genere, incorrono nella penale di lire venticinque per ogni libbra di genere invenzionato. Nel caso ¿y impotenza sono puniti con cinque giorni di carcere per ogni libbra. Tale multa viene duplicata pei recidivi. IX. L'introduzione de’ Nitri forestieri è permessa, purché il genere sia venduto ai magazzini nazionali, a tal effetto i Nitri Esteri dovranno notificarsi alla prima Ricettoria di confine, da cui saranno accompagnati con bolletta gratuita sino alla più vicina raffineria della Repubblica . Ogni contravvenzione del precedente Articolo è punita come al precedente Articolo VIII. X. Le multe pecuniarie portate contro i trasgressori della presente Legge agli Artic. dì 8, e 9 sono applicate per metà alla Cassa Nazionale e per l'altra all’accusatore, od inventore . Nel caso di contravventori impotenti al pagamento, la Nazione si riserva di premiare altrimenti l’inventore , crscopri-' tcre a misura delle circostanze.