X* X Oltre la spésa della carta bollata ^ e della scritturazione da regolarsi rispetto a questa a due terzi dell’importare del diritto, che si esige da* Nota] per le seconde copie. 136. L’indennizzazione degli Ufficiali del registro è fissata a un tanto per cento del prodotto d’ ogni ramo determinabile pendente anni tre dal Ministro delle Finanze secondo le località; passati i tre anni, ver» rà fissato definitivamente con un Nostro Decreto . 137. Mediante detta indennizzazione tutte le spese di esercizio sono a carico rispettivamente degli Ufficiali del registro. 138. Le ricevute dei dritti pagati sono a bolletta madre, e figlia. Esse esprimono per esteso senza abbreviature , e senza cifre la data, il numero, e foglio del Registro, cui si riferisce l’atto registrato, e la somma de’ dritti esatti. Quando 1* atto contiene diverse disposizio* ni che diano luogo ciascuna al pagamento di nn dritto particolare, Y Ufficiale del registro indicherà sommariamente nella ricevuta le stesse disposizioni , e il dritto percetto per ciascuna di esse, 139. Gli Ufficiali del registro riporteranno la ricevuta sul documento stato rimesso, e depositato dal registrante con relazione al libro, e numero della bolletta. 140. I dritti riscossi in somma minore del fissato della Legge sono a carico dell’ Ufn*