y 5 a quale inscriveranno giorno per giorno senza lasciar bianco, e interlineazione, e a numeri progressivi tutti gli atti e contratti lice* vuti o inseriti ne’ proprj protocolli e registri . Ciascuna colonna del repertorio conterrà i il numero progressivo, 2 la data deir atto, 5 la sua natura, 4 i nomi e cognomi delle parti, e il loro domicilio , 5 il valer capitale che è la base al dritto proporzionale ; 6 la data del registro seguito. • ■ I contravventori al presente articolo sono puniti in lire duecento per ogni contravvenzione . 124. I suddetti dovranno ogni tre mesi rappresentare i loro repertorj agli ufficiali del registro, che li vidimeranno in ogni pagina , enunciando in fine il numero degli atti inseriti e da qual’epoca. Insieme coi repertorj dovranno presentare le ricevute dell’ ufficio, dei diritti pagati per ciascun atto. 125. Saranno inoltre obbligati di comunicare il repertorio agli ufficiali del registro, ogni volta che questi si recheranno da essi per riconoscerlo e verificarlo. \