)( 68 )( .I03* I Membri dei Tribunali eli Cassazione, e Revisione sono eletti dai Collegj. Quelli de? Tribunali d* Appello , i Giudici Ordinarj, e i Conciliatori sono nominati dalla Consulta di Stato sopra le liste che vengono loro pre~ sentate dai Tribunali di Cassazione, di Revisione, e d’Appello. La Legge regola la formazione di queste liste. 104. I Giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto di Cittadinanza. TITOLO XIV. Della ]lesponsabilita de'Funzionar) pubblici , Artico lo 105. Le funzioni di Membro de’Collegj, e della Censura, di Presidente e Vice-Presidente del Governo, di Membro della Consulla di Stato , del Consiglio Legislativo, del Corpo Legislativo, delia Camera degli Oratori, de’ Tribunali di Revisione, e di Cassazione non danno veruna risponsabilità. 10 6. Pei delitti personali, e non derivanti dall* esercizio delle saddette funzioni, i prevenu^