)( 67 )( promossi contro qualche Tribunale . IV. Denuncia ai Collegi gli atti del Corpo Legislativo, o del Governo, che importano usurpazione del Potere Giudiziario, o frappongono impedimento al libero di lui esercizio. 97- In materia di delitti vi sono de’ Iribuna* li Criminali. Pei delitti soggetti a pena afflittiva, o infamante, un primo Giury amette, o rigetta l’accusa. Se questa viene ammessa, un secondo Giury riconosce e verifica il fatto, e i Giudici applicano in seguito la Legge. Il loro giudizio è inappellabile«^ 98. La Legge stabilisce 1’ organizzazione, la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni de’ Tribunali, e il trattamento de* Giudici. 99* . La Legee fissa l’organizzazione del Giury j e r epoca in cui debbono essere attivati , non però più lontana di dieci anni . ioó. Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza del Consiglio Legislativo. 101. Le Camere di Commercio pronunciano sommariamente nelle Cause mercantili. 102. I Delitti militari sono giudicati da’ Coti» di Guerra a norma del Codice Militari;