)( 32 X Articolo XL I Conservatori del Registro non prestano, che una sola cauzione. Articolo XIL Gli Atti di cauzione tanto dei Conservato-ri, che degli Ufficiali di Registro si presteranno per questa volta avanti i Magistrati Civili per atto Pubblico, di cui verrà trasmessa Copia debitamente autenticata alla direzione Generale del Demanio, e diritti uniti , La Direzione farà, se vi è luogo, rettificare l’atto ed anche supplire alla cauzione con altre sicurtà , in qualunque tempo così esiga l’indennità della Nazione, e dei Contribuenti . Articolo XIII. La Direzione Generale del Demanio, e diri^ ti uniti farà pervenire ai Magistrati Civili abbastanza in tempo per poter essere distribuiti ai Conservatori ed Ufficiali del Registro un sufficiente numero di fogli pei Re^ gistri, Giornali , Ricevute Certificati , e Stati secondo la forma prescritta. Articolo XIV, I Conservatori ed Ufficiali del Registro non