X I24 X ferita al Grande Ufficiale della Corona che sarà il primo nell’ ordine qui sotto stabilito all’art. XII., e che abbia i necesàarj requisiti . Non posson esser eletti per la custodia del Re minore nè il Reggente i nè i suoi discendenti i XI. Quando Un Ré destina ò un Réggentèp'èr la minorità, o un Principe per la custodia del Re minore, l’atto di designazione, fatto in-presenza de’(brandi Ufficiale della Corona, vien ricevuto dal Segretario di Stato, e immantinente trasmesso al Senato (tf alla Consulta ) pei' essere trascritto ne’ suoi Registri e depositato ne’ suoi Archivj, ò soltanto depositato, s’ è suggellato. Gli Atti di designazione, tanto d* un Reggente per la minorità, che d’Un principe per la custodia et’ urt Re minate ^ sono révo-^ cabiii da) Re a volontà . Qualunque Atto di designazione, o di re« voca di designazione, che non sia stato tra-ècritto sui Registri del Senàlo, o depòsto nel suo Archivio prima della morte del Re\, tara nullo' e di nessun effetto. ( Sarà continuato nel Tornò V. )