)( «4 X T I T 0 L 0 XII. ■ i ♦ ' • Del Corpo Legislativo, r ji e r i c o i o 8r. Il Corpo Legislativo è composto di 75 Membri d’età non minore d* anni 30. La Legge determina il numero de4Membri, eh® debbono scegliersi da ciascun Dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà deve essere tolta fuori de* Collegj. 82. Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo, e del secondo viene determinata dalla sorte : In progresso 1* an*. -zianità regola il turno. • 85. Il Governo convoca il Corpo Legislativo, e ne proroga le sedute. Esse però non possono durare meno di due mesi all’ anno^ 84. t Non può deliberare senza l’intervento di più della metà de’suoi Membri, non com* presi gli Oratori. 85. I Membri de’Collegj, quelli della Consulta di Stato, quelli del Consiglio Legislativo, e i Ministri hanno diritto di assistere aHe sedate del Corpo Legislativo dalla Tribuna loro specialmente destinata. 8(5,