)C 91 X essere necessarj ed utili alle rispettive Chiese e Diocesi. Articolo IX. Si conserveranno i Capitoli delle Chiese Metropolitane, e Cattedrali , e similmente quelli delle Collegiate almeno più insigni, e tali Capitoli goderanno di una conveniente dotazione di Reni ; similmente goderanno di una conveniente dotazione di Beni le Mense Arcivescovili j e Vescovili, li Seminarj, le Fabbriche delle Chiese Metropolitane, delle Cattedrali e Collegiate almeno più insigni, e le Parrocchie. Tali dotazioni saranno stabilite dentro il più breve spazio di tempo di concerto fra la Santità Sua., ed il Presidente della Repubblica 4 Articolo X. L’insegnamento , la disciplina , educazione, ed amministrazione dei Seminarj Vescovili sono soggetti all’autorità dei Vescovi rispettivi secondo le forme canoniche. Articolo XI* I Conservatorj, gli Ospedali 5 le Fondazioni di Carità ed altri consimili Luoghi Pii in addietro governati da sole persone Ecclesia,- \