)( 95 )( Articolo XIIL li Vescovo, olire le altre pen* canoniche, potrà punire gli Ecclesiastici colpevoli anche con rinchiuderli ne’Seminarj e nelle case de* Iiegolari. Articolo XIV* Nessun Parroco potrà esser astretto ad am* ministrare il Sagramento del Matrimonio a chiunque sia legato da qualcheduno degli ito® pedimenti Canonici. Articolo XV. Non si farà alcuna soppressione di Fonda» ¿ioni Ecclesiastiche qualunque esse sianosene za intervento dell’Autorità della Sede Apostolica . Articolo XVI. Attese le straordinarie vicende dei passati tempi, e gli effetti che ne sono derivati, e principalmente in vista dell'* utilità che da questo Concordato ridonda alle cose concernenti la Religione, ed anche per Y oggetto di provvedere alla tranquillità pubblica , Sua Santità dichiara , che quelli, i quali hanno acquistato dei Beni Ecclesiastici alienati , non avranno alcuna molestia nè da se> nè dai Ho-