)( i3 X Articolo III, Che tutti coloro, che si rendessero rei di arbitrarj Tagli di Piante di ogni dirn^nsio-ue, di sramazione, di cessazione , di furto di Legna, di manumissione nei Fiumi, nei Canali, nelle Mlacche, nei Curiatoli , di Pascolo di ogni spezie di Animali, eccettuati li Bovini addetti alli Carriaggi nel tempo delle Condotte dei Reg? Legnami, di taglio di Fieni, di raccolta di Foglie , e di Ghiande abbiano ad essere severamente, ed irremissibilmente puniti a stretto rigor delle Leggi con pene pecuniarie, ed afflittive, ed altre ad arbitrio a misura della maggior , o minor gravità dei commessi trapassi . Articolo IV. Che li Guardiani del Bosco , e Valle di Montona raddoppiar debbano la loro vigilanza , e le loro investigazioni , per scuoprire ogni sorta di danno, ed arbitrio, impedirne la continuazione, arrestare i colpevolie farne il rapporto istantaneo al Capitanio ,, onde lo comunichi sul fatto alla R. Deputa-zion Criminale interinalmente confermata nelle proprie ispezioni ; in pena , mancando ai loro doveri_, di essere puniti colla demissione dall’ impiego, e con altri castighi relativamente ai loro mancamenti.