)( 6i X 67. Il Presidente può nominare un gran Giù« dice Nazionale : questi è necessariamente il Ministro della Giustizia. La Carica di gran Giudice non si perde che per rinunzia ? o condanna. 68. Gli attributi particolari del gran Giudice sono: I. Lo stabilire i regolamenti d* ordina pei Tribunali : II. La facoltà di sospendere per un semestre qualche Giudice negligente , o di una condotta che offenda la dignità della sua carica : III. 11 diritto di presiedere, quando il Governo lo ricerca, il Tribunale di Cassazione con voce preponde--rante, 69. Allorché il Governo crede opportuno il nominare un Segretario di Stato della Giù* stizia; e confidargli questo Dipartimento, il gran Giudice conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni, Il Se** gretario di Stato della Giustizia esercita le funzioni del Ministro della Giustizia, ma non gode le prerogative di gran Giudice. 7°* Il Ministro delle relazioni estere è neces-, sanamente tolto tra i Membri della Consulta di Stato a scelta del Presidente, il quale lo nomina, e lo dimette a suo piacere. 71, Un Ministrò , e specialmente incaricato