X >*2 X VII. 11 Reggente esercita sino alla maggiorità del Re, e in nome del Re minore, tutte le attribuzioni della Dignità Reale. Non può per altro nominare ai Grandi Uffizj del Regno ,* e le sue nomine a quegl* Impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la conferma data dai Re, un anno dopo la sua maggiorità. VIIT. Il Reggente non è personalmente responsabile degli atti della sua amministrazione. IX. La Reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del Re minore. X. La custodia del Re minore è conferita a sua madre, e in difetto, al Principe a ciò destinato dal predecessore del Re in mino-» rità. In mancanza delle madre del Re minore, e d’un Principe destinato dal Re sno predecessore, la custodia del Re minore è de-