X 55 X Articolo XX. Nònostante il disposto dall* articolo 1.7. i ^Conservatori, ed Ufficiali del Registro ricevendone 1’ ordine dovranno versare anche nel decorso mese le somme presso loro esistenti. Areico lo XXL I Conservatóri, ed Unciali del Registro si atterranno nel resto alle istruzioni, che Verranno loro date dalla Direzione Generale del Demanio 5 e Diritti uniti. Articolo XXIL II Giudice di Pace, e finché sia questo ¡nominato, il Giudice che ne fa le veci ne! Cantone dove sarà 1’ Ufficio del Registro eserciterà anche sopra i Cantoni aggregati per P obbligo, e per gli effetti del Registro a detto Cantone la giurisdizione conferitagli dal Rea! Decreto 12. Febbraro 1806. Articolo XXlIt. 1 Magistrati Civili cinque giorni almeno avanti il primo Maggio 1806. dovranno aver fatto pubblicare colle stampe le Tabelle dei Comuni in cui saranno stabiliti gli Ufficj di Registro ; I Comuni posti sotto la giurisdizione di ciascun UÉcìq di Registro, il no-