X 46 ) ( propria Provincia, il quale li pagherà in ragione di sei lire di Milano, se il fucile è in buon stato, e di tre lire soltanto, s’egìi ha bisogno di riparazione. Articolo lì. I Magistrati Civili faranno trasportare i Facili , che saranno stati loro conseguati, ne-gli Arsenali di Padova, di Vicenza , di Udine , e di Venezia * Aìiti CO IO 111. I Direttori d’ Artiglieria rimborseranno ai Magistrati Civili P ammontare delle spese d’ acquisto, e di trasporto. Articolo IV. Ai 51 Maggio prossimo, qualunque Particolare fosse ritrovato detentore di Fucili da Guerra, sarà* punito colla confiscazione, e colla multa di tre ento lire. Artico 10 V. Al primo Maggio prossimo i Ministri della Guerra, e dell’ Interno saranno incaricati ? ciascuno in ciò, che lo concerne, dell’esecuzione del presente Decreto il quale sarà provvisoriamente pubblicato sotto la sorve*