2.8. Elegge nel suo seno sei Membri per far parte della Censura. ' * 29. Forma a maggiorità comparativa de’voti una lista dupla per 1’ elezione de’ Funzionarj pubblici indicati all’Articolo ix., e la presenta alia Censura, TITOLO VI. Del Collegio de* Commercianti, Articolo 30. Il Collegio de’ Commercianti è composto d| 200. Cittadini scelti fra i Negozianti più accreditati, e i Fabbricatori più distinti peri’ importanza del loro Commercio. La sua re-; sidenza nei primi dieci anni è in Brescia. • ^ In ogni Sessione il Collegio si completa coll’appoggio de’lumi, che ha diritto di do« mandare al Governo. 32. Sono comuni a questo Collegio gli Artico« li 28, 2q. / '