X 9 )( ciale del registro, che avrà segnata la ricevuta , salvo al medesimo il dritto, di ripe* tere dal Registrante il pagamento del meno esatto pendente l’anno, e non più. 141. A vicenda potrà il contribuente pendente l’anno dimandare la restituzione del più pagato. 142. Gli Ufficiali del registro non potranno per nessun titolo differire più di ventiquattro ore la registrazione, e la remissione della ricevuta ¿il registrante, che si offre di pagare i dritti a termini del presente Regolamento . 143. Le contravvenzioni agli articoli 138, e 159. sono punite colla multa di lire trenta per ogni contravvenzione. 144. Qualunque malversazione in ufficio a danno della Nazione, o de’ contribuenti, è punita colla destituzione, e col quadruplo del danno all’una, od agli altri, La multa cede a favore del contribuente pregiudicato. 145. In caso di contestazione tra V Ufficiale del registro, ed il contribuente , la decisione del Giudice di pace del Cantone regola il pagamento. Da detta decisione v’ è luogo a reclamo peri’una, e per r altra parate al Tribunale civile dei Dipartimento, che pronuncia senza ulteriore appello, salvo solo il ricorso alla Cassazione. Il reclamo deve essere interposto fra giorni cinque con assegnazione a gioirò fisso avan.ti detto tribù-