V X 49 >( TITOLO II. Del Diritto di Cittadinanza. Articolo 4. Ogni Figlio di un Cittadino., purché dimori nel Territorio della Repubblica, divenuto maggiore acquista i diritti di Cittadinanza . 5- Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiere , che possedendo nel Territorio della Repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno stabilimento d Industria , o di Commercio , vi abbia dimorato per sette anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere Cittadina« 6. Indipendentemente dal requisito di domicilio , la legge accorda la naturalizzazione a coloro, che possono giustificare o una possi*, denza insigne nel Territorio della Repubbli» ca ; 0 un’abilità straordinaria nelle scienze, od arti, ancorché meccaniche, o finalmente servigj importanti resi alla Repubblica. 7- Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima che sieno verificate le suddette condizioni. 8. ^',5? La legge determina il limite deir età mi- Num. 4.