X 112 )( 4. Che la Corona ¿J Italia non possa essere riunita alla Corona di Francia, se non che nella sua Persona : che tal facoltà sia interdetta a tutti, e ciascuno de*suoi Successori ; e che nessuno d* Essi possa regnare in Italia, se non risiede nel territorio della Kepubblica Italiana ; 5. Che r Imperatore NAPOLEONE, vita sua naturale durante, possa nominarsi in Successore fra i suoi Figlj maschj legittimi, sieno naturali, od adottivi; diritto di cui Egli non potrà però fare uso senza compromettere la sicurezza ^ V integrità, l’indipendenza di uno Stato, l’esistenza del quale è uno de’più bei pregj della sua gloria, sino a tanto che le Armate Francesi occuperanno il R.egno di Napoli, le Armate RusseCarfù, le forze Britanniche Malta, e che la Penisola d’Italia sarà ad ogni momento minacciata d* avere a servire di campo di battaglia alle maggiori Potenze d’Europa; 6. Che la sicurezza dello Stato non permette la separazione delle Corone di Francia, e d’Italia, se non quando queste circostanze si saranno cangiate ; 7. Che regolato che sia il punto più importante per le Nazioni, cioè la natura, e la fissazione del Potere supremo, sia l’Impe«* rato-