X X qualora non fossero trasferiti ad altre Sedi * ricevano un adequato compenso alla cessione della giurisdizione ^ e congrua, delle quali godevano, ottenute nelle convenienti forme le rinunzie dei detti Vescovi, ed Abati. I beni e le rendite delle suddette Abbazìe situati nella Repubblica Italiana saranno dalla medesima Santità Sua ripartiti ed incorporati ad altre fondazioni ecclesiastiche di concerto col Governof Articolo IV. In considerazione dell’utilità, che dal presente Concordato Tidonda agli interessi della Chiesa e della Religione, Sua Santità accor-da al Presidente della Repubblica Italiana la nomina di tutti gli Arcivescovati, e Vescovati della Repubblica Italiana medesima , ed agli Ecclesiastici da esso Presidente nominati , forniti delle doti volute dai sagri Canoni, Sua Santità darà la Canonica istituzione secondo le forme stabilite. Articolo V. Gli Arcivescovi, e Vescovi presteranno il giuramento di fedeltà nelle mani del Presidente della Repubblica secondo la infrascritta forinola; « Io giuro e prometto sui Santi Evangelj