)Ì .55 X REGNO I)’ 1 T A L I À : Il Direttore Generale della Polizia degli Stati Veneti ; -Prendendo in considerazione gii accidenti cagionati3 in questi ultimi giorni, in alcune strade di Venezia ', da un Cane furioso , quantunque, felicemente^ non arrabbiato; e volendo efficacemente prevenire siffatte disgrazie , dispone , ed ordina quanto segue . I. E' proibito espressamente , a due giorni di data dopo la pubblicazione cìel presente Ordine, di lasciare errare nelle sfrade di Venezia alcuna spezie di Cane, senza che sia tenuto attaccato da quello , che ló conduce. II. Ogni Cane che sarà ritrovato solo errante, per le strade, sarà preso, e uccise) sul fatto; 1*11. Saranno accordate sei lire di gratifi-fcazione dal Commissario di Polizia di ogni Sestiere, a quello, che giustificasse 1* uccisione di un Cane, trovato in questa manièra', solo vagando pelle strade, IV. Ogn’ uno che Rimarcasse , in qualcheduno de’ suoi Cani, la più leggera appàreq-i.'A d’idrofobia , sarà obbligato di farlo uc-cidire sul fatto, e di dichiararlo al Comtnis-èario di Polizia del Sestiere, il quale pretì-