)< 32 K REGNO D’ ITALIA, ]jl Direttore Generale della Polizia degli Stati Veneti. Dispone, Se ordina ciò che segue: I. Li Delegati di Polizia, ciascheduno neK la sua Provincia, sono incaricati di concorrere con chi si deve, alia salubrità pubblica partecipando, del parila quelle misure proprie a prevenire , e ad arrestare le epidemie ^ epizootìe , e le malattie contagiose . li. Essi renderanno conto alla Direzione Geneiale della Polizia , si tosto che si manifesteranno dei sintomi di alcuna di queste malattie. III. Faranno, che sieno osservati i Regolamenti di Polizia sulle inumazioni . sopra, il sotterrare i cadaveri degli animali morti^ sul sopravvegliare le fosse veterinarie, e altro ; visitare, e far fermare gli animali sospetti di male contagioso , e far uccidere quelli che ne fossero attaccati. IV. Impediranno , che si piantino nelle Cit-