X *7 X REGNO D’ITALIA. Il Direttore Generale della Polizia negli Stati Veneti. f)ispone ed! ordina quanto segue: I. £’ proibito ad ogni Gondoliere, o Pa~ drone di barca di traghettare in Terra ferma Militari in attività , o gente di Marina al Servizio dello Stato, quando non giustifichino essi, celle loro Carte, il permesso dai loro Capi per poter sortire in Venezia. II. Ogni Gondoliere o Padrone di barca che contravverrà a quest’ ordine, sarà con-danpato, in via di Polizia, a otto giorni di prigione, per ogni individuo, che egli avrà QQndotto in Terra ferma e ciò per la prima volta. Pagherà innoltre un7 ammenda triplice del valore del prezzo , che avrà ricavato per un tale Passaggio. III. Al caso di. recidiva, pagherà la stessa ammenda, ma il tempo del suo arresto sarà prolungato, secondo la gravità del caso,. IV. Ogni individuo, Oste, o Albergatore, o qualunque altro, appresso del quale sarà ritrovato un disertore di terra , o di mare ; che sarà convinto di aver favorita la sua e-vasione.» o di avergli scientemente dato asilo; sarà egualmente condannato , in via di Polizia, alla prigione, e ad una ammenda, Num, 2.