)( *** )( Articolo li. Saranno però finché venga altrimenti prov*^ visto, conservate ai Tezzoni le prerogative, di cui godono rispetto alla leva delle terre nitrificabili, ed al pascolo delle pecore sui beni comunali, strade ripe. Le contribuzioni pecuniarie solite pagarsi dai Comuni, e particolari per l’affrancazione dall’obbligo del, trasporto delle terre ai Tezzoni, o dalla servitù del pascolo delle pecore dei Tezzoni sui proprj fondi, sono abolite . Articolo 111. I Contratti, e gli usi sia per Y esercizio dei Tezzoni Nazionali, sia per la fabbricazione , e vendita delle polveri in, opposizione alle leggi, ed usi del Regno, cessano di, avere effetto col primo di Maggio 1806. salva a chiunque l’indennizzazione se, e come; sarà, di ragione *. Articolo IV. La fabbrica di polveri in Treviso sarà ri«-messa in attività . Artico L9 V. Sarà stabilito in Treviso un sotto IspettO“ re de’ nitri, e polveri.