K 50 )( IL MAGISTRATO DI SANITA’ Di VENEZIA. r ovvici ero con saggia avvedutezza le Leggi della Veneta Magistratura di Sanità ., che qualora li Mediciy e Chirurghi ravvi-„ sasscro nel trattamento delle malattie dei sintomi in qualunque modo inducen-jj ti sospetto di Epidemie, 0 se la loro pru-„ denza riconoscesse che per V abbandono SJ delle Famiglie nella miseria, e nel lezzo 2, potessero derivarne pericolose conseguenti zc abbiano ad essere solleciti a rassegna-„ re il rapporto al Magistrato. Fresside di „ Sa.nitk. „ Codesto Articolo di disciplina viene richiamato all’integra sua osservanza ordinando: Che abbiano ad uniformarvisi scrupolo" samente tanto li Medici , e Chirurghi di questa Città, come gli altri tutti dello Stato Veneto quali sotto le più rigorose pene dovranno rassegnare agli Uffizj di Sanità della respettiva Provincia le loro relazioni r.elli casi contemplati dalla Legge anzidet-ta. Della presente ne sarà passato un conveniente numero di Esemplari a questo Col-