X r>s k ilei à , al momento. le convenienti pteoan«. ZÌcuÌ . V. Ogni individuo, dalla Casa del quale si scappasse un Cane rabbioso, sarà,, in via di Polizia, condannato a cinquecento lire di ammenda, e in caso di rifiato, o d’ impotenza di pagamento, a quindici giorni di carcere. VI. Ogtf* uno, il quale avesse ucciso nelle strade un Cane riconosciuto per arrabbia-, to , riceverà dal Delegato di Polizia della Provincia di Venezia, sul certificato regolare che sarà da lui prodotto, la gratificazio-* ne di cento lire . VII. Il Delegato di Polizia della Provincia di Venezia è incaricato di sopravveglia-re alla esecuzione del presente Ordine , il quale sarà stampato, e affisso dapertutto 7, dove sarà di bisogno.. Fatto a Venezia lì io Marzo 1806. Il Direttore Generale della Polizia degli Stati Veneti. P. LAG ARDE».