X 58 x IL MAGISTRATO DI SANITA’ DI VENEZIA. I ' J L Pio Ospitale de'Derelitti di questa Città accorda per caritatevole istituto un rifugio alli Febbricitanti della classe misera del Popolo . Codesto atto cji beneficenza non può non avere i suoi limiti , conformar dovendosi alla capacità locale di esso Pio Luogo, alle convenienze di trattamento degl’ Infermi , ed alle sue forze economiche • Sia che per disimpegnarsi dagli obblighi di assistenza, sia che per male intesa pietà abbiano adottata li Medici delle Fraterne de’ Poveri una sconvenevole facilitazione di addrizzarvi degl’ Infermi affetti a malattie non contemplate dalia benefica istituzione , o inconcludenti : trova necessario il Magistrato di Sanità di Venezia -di por argine a siffatto disordine che contraopera alli riguardi di reale utilità per quei miseri Feb-* briiitanti che vi hanno diritto , ordinando che li Medici delle Fraterne de’ Poveri di questa Città siano circospetti a non rilasciar Fedi di accettazione di cadaun Infermo , se non avranno riconosciute le malattie del carattere contemplatoj e ciò sotto la loro responsabilità .