- )( n9 K mìorità che può loro competere a’ termini delle Leeei vigenti fino a detto giorno primo Aprile 1806.. V. Dal giorno primo Aprite sino, a tanto che siano attivati gli Ufficj- delle ipoteche, suppliranno a questi gli Ufficj del Registro degli Atti, e Contratti, nei quali, previo il pagamento della tassa prescritta dal Decreto Febbraio 180.6 , saranno registrati i titoli portanti privilegio, 0 ipoteche» Attivali che siana gli Ufficj delle ipoteche , saranno eseguite nei medesimi le trascrizioni , od inscrizioni relative ai detti titoli colla stessa data colla quale saranno stati registrati., AlP effetto però di godere del benefìcio della data suddetta, le Parti interessate dovranno , nel termine di un mese, dacché saranno aperti glLUfficj delle ipoteche, domane dare al Conservatore la. relativa trascrizione, od inscrizione * a norma del! Regolamento che sarà stato pubblicato La domanda dovrà farsi presentando al Conservatore i titoli in originale, o in copia autentica, col certificato^ dell* Ufficiale del Registro, scritto a piedi dei medesimi, comprovante la data in, cui saranno stati, registrati . VI. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia , ed il, Ministro delle Finanze sono incaricati , ciascuno in ciò che lo riguarda , dell* esecuzione del presente Decreto , che